Valutazione preliminare agevolazioni

Adrenalina ZES Advisor

Simulazione, tracciabilità, cumulo e report operativo per investimenti ZES.

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00Guida e disclaimerPrima di compilare, leggi qui

Guida

Cos’è: è uno strumento di pre-valutazione per capire se un investimento nella ZES Unica può generare un credito d’imposta e quali beni entrano nel calcolo.

A cosa serve: serve a mettere ordine prima di parlare con consulente, commercialista o cliente: raccoglie i dati dell’impresa, il piano investimenti, verifica i limiti principali, simula il beneficio e prepara un report PDF.

Come compilarlo: parti dai dati dell’impresa, scegli regione, dimensione e settore, poi inserisci ogni bene nel piano investimenti. Usa importi realistici e descrizioni chiare. Alla fine apri “Esito e calcolo” e salva il report PDF.

Disclaimer

Questo strumento produce una pre-valutazione. Non sostituisce verifica fiscale, normativa, documentale o parere professionale. Le regole sono configurabili e versionate.

01Dati praticaAnagrafica, parametri e controlli base

Input

Anagrafica e parametri

02Piano investimentiBeni, importi, iper 4.0 e ammissibilità

Investimenti

Piano beni agevolabili

Inserisci i beni con importi IVA esclusa. Le righe non valide vengono escluse dal calcolo.
Descrizione Categoria Importo € Iper 4.0 Ammissibile
03Esito e calcoloNumeri finali, avvisi e spiegazione semplice

Diagnostica calcolo

Come ci siamo arrivati

Spiegazione semplice, senza JSON e senza gergo tecnico.

04ReportScheda stampabile

Report preliminare

Adrenalina ZES Advisor

05Beni agevolabiliGuida operativa

Guida operativa

Elenco beni agevolabili

Se il bene serve alla struttura produttiva localizzata nella ZES, è nuovo, documentato e rientra in un progetto di investimento, può entrare nella pre-valutazione. Qui sotto trovi una lettura pratica, non un parere fiscale.

Generalmente agevolabili

  • Macchinari, impianti e attrezzature nuovi.
  • Beni strumentali destinati alla struttura produttiva ZES.
  • Terreni e fabbricati strumentali, entro il limite configurato nel cruscotto.
  • Investimenti collegati ad ampliamento, diversificazione o nuova attività produttiva.

Da verificare con attenzione

  • Software e beni immateriali: trattali come voce da validare caso per caso.
  • Immobili e terreni: attenzione al rapporto massimo sul piano investimento.
  • Beni usati, leasing, acconti, SAL e beni complessi: servono documenti solidi.
  • Cumulo con Sabatini, de minimis o altri aiuti: verifica per singolo bene/costo.

Criticità tipiche

  • Settori esclusi o soggetti a regole speciali.
  • Beni non destinati alla struttura produttiva ZES.
  • Spese non tracciabili o non certificate.
  • Investimenti fuori finestra temporale.
Regola pratica: prima si verifica l’ammissibilità del soggetto, poi quella della sede, poi quella del bene, poi il cumulo. Saltare un passaggio significa costruire il calcolo sulla sabbia.
06ScadenzeCalendario operativo

Calendario

Scadenze operative

31 marzo 2026Apertura comunicazione iniziale

Avvio finestra per comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese ammissibili sostenute e previste.

30 maggio 2026Chiusura comunicazione iniziale

Termine della finestra annuale configurata per la domanda 2026.

31 dicembre 2026Chiusura periodo spese 2026

Data finale delle spese previste per l’annualità 2026 secondo la procedura comunicativa.

3–17 gennaio 2027Comunicazione integrativa

Finestra critica: serve confermare gli investimenti effettivamente realizzati. Da trattare come scadenza bloccante.

Nota: le scadenze sono inserite come contenuto operativo modificabile. Prima di usare il tool con un cliente, aggiorna sempre il file regole e il testo informativo contro fonte ufficiale.
07Riferimenti normativiFonti da verificare

Fonti

Riferimenti normativi

D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16

Istituisce il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

D.M. 17 maggio 2024

Disciplina modalità di accesso, criteri applicativi, fruizione e controlli.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Proroga e finanzia la misura per il triennio 2026–2028, secondo le disposizioni richiamate dalle fonti istituzionali.

Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027 e Reg. UE 651/2014

Quadro europeo per intensità massime, dimensione impresa, aree assistite e cumulo.

Provvedimenti e modello Agenzia delle Entrate

Da verificare sempre nella versione vigente prima dell’invio della comunicazione.

Intensità Massime di Aiuto ZES — Carta Regionale 2022-2027

Tabella operativa riportata integralmente dalla pagina istituzionale della Struttura di Missione ZES per il credito d’imposta. Le percentuali sono massimali di aiuto in rapporto ai costi sostenuti per gli investimenti ammissibili.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica — massimali di aiuto in % dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili
Intensità investimento Dimensione impresa Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
art. 107, par. 3, lett. a) TFUE
Basilicata, Molise e Sardegna
art. 107, par. 3, lett. a) TFUE
Abruzzo
art. 107, par. 3, lett. c) TFUE
Sardegna — Sulcis Iglesiente
Territori Fondo per una transizione giusta
Puglia — Provincia di Taranto
Territori Fondo per una transizione giusta
Investimenti ≤ 50 milioni di euroGrandi40%30%15%40%50%
Medie50%40%25%50%60%
Piccole60%50%35%60%70%
Investimenti > 50 milioni di euroGrandi40%30%15%40%50%
Medie40%30%15%40%50%
Piccole40%30%15%40%50%
  1. Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro.
  2. Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19(18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
  3. Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta.
  4. Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE.

Nota tecnica: per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime per grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’“importo di aiuto corretto” di cui all’art. 2, punto 20, del Regolamento UE 651/2014.